Art. 15.
(Servizi decentrati dello Stato).

      1. Nei limiti delle risorse disponibili, lo Stato organizza nelle zone montane i servizi, che rientrano nella sua competenza, secondo criteri di decentramento, individuando inoltre livelli essenziali di prestazioni che garantiscano diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.
      2. Gli atti compiuti e relativi al trasferimento, alla soppressione o al ridimensionamento di servizi o uffici pubblici o di pubblico interesse sono nulli se compiuti senza avere preventivamente acquisito il parere di una commissione paritetica costituita da rappresentanti degli enti interessati ai servizi e dell'ente responsabile del servizio o dell'ufficio soggetto a rideterminazione. La commissione è convocata e presieduta dal prefetto competente territorialmente.